CSRD e PMI nel 2026: obblighi, esenzioni e cosa fare dopo il pacchetto Omnibus

Di Andrea Torresi 27 ottobre 2026 Lettura: 7 min

La Direttiva (UE) 2026/470, nota come "Omnibus I", ha riscritto le regole della rendicontazione di sostenibilita in Europa. Le soglie sono salite, le PMI quotate hanno ottenuto un rinvio e quelle non quotate restano formalmente fuori dal perimetro obbligatorio. Eppure, per migliaia di piccole e medie imprese italiane, il tema ESG non si esaurisce con un'esenzione normativa. Ecco lo stato dell'arte aggiornato e le azioni concrete da intraprendere.

1. Il nuovo perimetro CSRD: chi e obbligato nel 2026

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Direttiva UE 2022/2464), recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, ha introdotto l'obbligo di rendicontazione di sostenibilita per le imprese di grandi dimensioni. Con l'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2026/470 il 18 marzo 2026, il perimetro e stato rivisto in modo significativo.

Le nuove soglie Omnibus I: sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilita esclusivamente le imprese che superano entrambi i seguenti limiti: oltre 1.000 dipendenti medi e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. Le soglie precedenti (250 dipendenti, 40 milioni di fatturato o 20 milioni di attivo) sono state abrogate.

Per l'Italia, questo significa che la stragrande maggioranza delle PMI — il 99,9% del tessuto imprenditoriale — e esclusa dall'obbligo diretto. Restano in perimetro le grandi imprese e i gruppi che superano le soglie su base consolidata. Gli Stati membri, Italia inclusa, devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027.

2. PMI quotate: il rinvio al 2028

Il calendario originario del D.Lgs. 125/2024 prevedeva che le PMI quotate su mercati regolamentati iniziassero la rendicontazione a partire dagli esercizi avviati il 1° gennaio 2026. La Direttiva (UE) 2025/794 ("Stop the Clock") e il D.L. 95/2025, convertito dalla Legge 118/2025, hanno spostato il termine al 1° gennaio 2028, con pubblicazione delle prime relazioni nel 2029.

Categoria Primo esercizio di reporting Prima pubblicazione
Grandi imprese (gia soggette a DNF) 1° gennaio 2024 2025
Altre grandi imprese (>1.000 dip. e >450 M€) 1° gennaio 2025 2026
PMI quotate (post rinvio) 1° gennaio 2028 2029
PMI non quotate Nessun obbligo diretto —

Le PMI quotate possono inoltre avvalersi di una clausola di opt-out, rinviando ulteriormente la rendicontazione a condizione di indicarne i motivi nella relazione sulla gestione (art. 3, comma 8, D.Lgs. 125/2024).

3. L'effetto catena del valore: perche le PMI non quotate sono comunque coinvolte

L'esenzione formale non equivale a un'esenzione sostanziale. Le imprese obbligate alla rendicontazione CSRD devono raccogliere dati ESG dalla propria catena del valore, il che genera un effetto a cascata sulle PMI fornitrici. In concreto:

Protezione anti-trasferimento: il pacchetto Omnibus I introduce una tutela per le PMI: le imprese obbligate non potranno trasferire sulla filiera oneri di rendicontazione eccedenti lo standard volontario. L'obiettivo e impedire che le grandi imprese scarichino questionari sproporzionati sui fornitori con meno di 1.000 dipendenti.

4. Lo standard VSME: il framework volontario per le PMI

EFRAG ha pubblicato a dicembre 2024 il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), uno standard volontario pensato per le imprese con meno di 1.000 dipendenti. La Commissione europea lo ha adottato come Raccomandazione il 30 luglio 2025 e successivamente come atto delegato il 3 luglio 2026.

Struttura a due moduli

Il VSME rappresenta la risposta europea al problema delle richieste non coordinate: invece di compilare decine di questionari diversi, la PMI produce un unico report standardizzato che risponde alle esigenze di tutti gli interlocutori.

5. Cinque azioni concrete per le PMI italiane nel 2026

Anche in assenza di obbligo diretto, prepararsi oggi alla rendicontazione ESG significa trasformare un costo potenziale in un vantaggio competitivo. Ecco cosa fare:

  1. Analisi di doppia materialita semplificata: identificare i temi ESG rilevanti per l'impresa e i suoi stakeholder. Non servono consulenze milionarie: il modulo base del VSME offre un perimetro chiaro.
  2. Mappatura dei dati esistenti: molte informazioni (consumi energetici, ore di formazione, turnover del personale) sono gia presenti nei sistemi gestionali. Il primo passo e censirle.
  3. Calcolo dell'impronta carbonica (Scope 1 e 2): le emissioni dirette e indirette da energia sono il dato piu richiesto dalla catena del valore. Strumenti come i registri ISPRA e i fattori di emissione nazionali consentono un calcolo affidabile.
  4. Adozione del VSME come framework di riferimento: utilizzare il modulo base come struttura del primo report di sostenibilita, anche se volontario, garantisce interoperabilita con le richieste dei clienti obbligati.
  5. Governance ESG minima: nominare un referente interno per la sostenibilita e definire una policy ambientale e sociale documentata. Questo soddisfa le richieste piu frequenti nei questionari di filiera.

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Fonti

  1. Direttiva (UE) 2022/2464 — Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), EUR-Lex
  2. Direttiva (UE) 2026/470 — Pacchetto Omnibus I, pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026, in vigore dal 18 marzo 2026
  3. Direttiva (UE) 2025/794 — "Stop the Clock", Diritto Bancario
  4. D.Lgs. 125/2024 — Recepimento CSRD in Italia, PuntoSicuro
  5. D.L. 95/2025, conv. L. 118/2025 — Rinvio PMI quotate al 2028
  6. EFRAG — VSME (Voluntary SME Standard), dicembre 2024, Assolombarda
  7. Commissione europea — Raccomandazione VSME del 30 luglio 2025 e atto delegato del 3 luglio 2026
  8. Assolombarda — Rendicontazione di sostenibilita: tutto quello che devi sapere
  9. CMS — ESG News: Omnibus I, riduzione soglie e obblighi
Contenuto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, verificato e approvato da Andrea Torresi. Ai sensi dell'Art. 50 Reg. UE 2024/1689.